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Statuto e convenzione

Dettagli del documento

L’atto che stabilisce come è fatta l’Azienda, chi la governa, quali poteri hanno gli organi, come si gestiscono i servizi, come si usano le risorse, e quali principi guidano l’azione amministrativa.

Contenuto documento

Disposizioni generali

1. Natura e personalità giuridica

L'Azienda Speciale Consortile Alta Padovana è ente strumentale dei Comuni di: Borgoricco, Campo San Martino, Campodarsego, Campodoro, Camposampiero, Carmignano di Brenta, Cittadella, Curtarolo, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, Loreggia, Massanzago, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu, Santa Giustna in Colle, Tombolo, Trebaseleghe, Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte, Villafranca Padovana, Villanova di Camposampiero, per la pianifcazione, gestone e valutazione dei servizi sociali.

L'Azienda è dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, ammini­strativa e gestionale.

2. Oggetto sociale

Oggetto sociale dell'Azienda Speciale Consortile Alta Padovana è l'esercizio in forma associata delle funzioni di pianificazione, gestone e valutazione del sistema locale dei servizi sociali affidate ai Comuni dalla normativa statale e regionale.

3. Sedi

La sede legale dell'Azienda è in Comune di Vigonza, in Via Paradisi 4. L'Azienda può avere diverse sedi operative per l'esercizio delle proprie attività, di cui almeno una nel territorio del Camposampierese e almeno una nel territorio del Cittadellese.

4. Finalità e principi

Nell'attuazione dell'oggetto sociale l'Azienda persegue le seguenti finalità:

  1. pianificare e gestire i servizi alla persona garantendo la capillarità e prossimità dei servizi al cittadino, assicurando specifici punti di riferimento all’interno dell’ambito territoriale, sviluppando e consolidando modalità operative integrate e di rilevanza distrettuale e sovra-comunale, evitando sovrapposizioni, duplicazioni e parcellizzazioni;
  2. realizzare politiche d’integrazione e di solidarietà finanziaria tra i Comuni consorziati;
  3. attuare interventi omogenei sotto i profili dell’offerta dei servizi, dei livelli di spesa, delle modalità di accesso e delle forme di partecipazione degli utenti;
  4. garantire i Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) stabiliti dallo Stato e dalla Regione Veneto;
  5. sviluppare l’informazione e la partecipazione degli utenti e delle loro associazioni, anche a fini consultivi in ordine alla progettazione, alla realizzazione e alla valutazione dei servizi erogati.

Gli obiettivi sopra descritti sono perseguiti nel rispetto dei seguenti principi:

  • universalità: i servizi sociali sono destinati a tute le persone resident nei Comuni che compongono l'ATS VEN_15;
  • centralità della persona: i servizi sono pianificati e gestiti in modo che la loro erogazione sia quanto più possibile adattabile alle specifiche esigenze di ogni singolo utente; è assicurato il rispetto della riservatezza, della personalità, dell’intimità, dell’identità corporea e dei sentimenti degli utenti e dei loro familiari;
  • uguaglianza ed equità: i servizi sociali sono pianificati e gestiti in modo da garantire uguaglianza ed equità fra gli utenti nell’accesso e nell’erogazione; a parità di esigenze, i servizi sono assicurati in modo eguale a tutti gli utenti, senza distinzioni di genere, età, nazionalità, lingua, religione, convinzioni, opinioni politiche, differenti abilità; agli utenti che si trovano in situazioni di particolare fragilità sociale, economica o socio-sanitaria, sono garantire la priorità nell’accesso ai servizi e un particolare sostegno ai fini della richiesta e della scelta fra i servizi e le prestazioni disponibili;
  • omogeneità, uniformità e continuità: l'azienda programma e organizza i servizi in modo da garantirne la regolarità e l'uniformità dell'erogazione sotto il profilo dei processi, degli strumenti e dei metodi operativi;
  • efficienza, efficacia, economicità, copertura finanziaria ed economica: le risorse umane, finanziarie ed economiche di cui l'azienda speciale consortile dispone sono impiegate per produrre i massimi risultati possibili in termini quantitativi e qualitativi e per assicurare i maggiori livelli di garanzia e benessere per gli utenti, tenuto conto dell'obbligo del pareggio di bilancio;
  • pubblicità e trasparenza: l'azienda adotta tute le misure necessarie per garantire la conoscenza della propria articolazione interna, dell’organizzazione dei servizi nonché delle modalità e dei criteri di accesso agli stessi; chiunque ha diritto di accedere alle informazioni che lo riguardano e a ottenere chiarimenti sul funzionamento dei servizi;
  • generatività, innovazione, sussidiarietà: l'azienda adotta tute le misure necessarie per promuovere il concorso attivo degli utenti, dei loro familiari, della cittadinanza e delle formazioni sociali del territorio alla progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi sociali.

5. Modalità di gestone dei servizi

L’Azienda gestisce i servizi sociali con le modalità seguenti:

  • direttamente, con personale proprio;
  • mediante delega all'Azienda ULSS 6 Euganea;
  • mediante contratti di appalto o concessioni;
  • mediante forme di partenariato con Enti del Terzo Settore;
  • mediante forme di volontariato associative o individuali.

6. Indirizzo, vigilanza e verifca

L'Azienda conforma la propria organizzazione e la propria attività agli indirizzi stabili dall'Assemblea consortile e agli atti con cui questa esercita i propri poteri di vigilanza e verifica.

Organi

7. Organi dell'Azienda Speciale Consortile

Sono organi dell'Azienda:

  • l'Assemblea Consortile;
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  • il Direttore;
  • il Revisore Unico.

8. Assemblea Consortile

8.1. Composizione

L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni consorziati o dai loro delegati. I Sindaci decadono automaticamente dal mandato di rappresentanza dei Comuni in seno all'Assemblea al momento della cessazione dalla rispettiva carica amministrativa. Il rinnovo dei componenti dell’Assemblea è automatico in conseguenza delle elezioni amministrative dei Comuni dell’Ambito.

La delega da parte del Sindaco e la revoca della stessa devono essere disposte per iscritto e comunicate al Presidente dell'Assemblea. La delega è efficace a tempo indeterminato fino alla sua revoca o sino alla cessazione dalla carica del Sindaco delegante.

La delega non può essere conferita ai componenti del Consiglio di Amministrazione o al Revisore Unico, né a dipendenti dell’Azienda; non può inoltre essere conferita ad amministratori, dipendenti o revisori di società eventualmente collegate all'Azienda o da essa controllate.

Alle sedute dell'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, il Direttore dell'Azienda Speciale Consortile e, quando sono trattate materie attinenti all'integrazione socio-sanitaria, il Direttore dei servizi socio-sanitari dell'Azienda Ulss.

8.2. Competenze

L'Assemblea consortile svolge le funzioni di indirizzo e di controllo sull’attività dell'Azienda. A tal fine, l'Assemblea:

  1. approva il Regolamento che disciplina il proprio funzionamento;
  2. elegge il Presidente e il Vicepresidente dell'Assemblea Consortile;
  3. elegge, revoca e dichiara decaduto il Consiglio di Amministrazione o suoi singoli componenti; elegge inoltre il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  4. elegge e revoca il Revisore Unico;
  5. stabilisce i gettoni di presenza e i criteri per i rimborsi spese spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Revisore Unico;
  6. approva il regolamento di organizzazione dell’Azienda;
  7. determina le finalità e gli indirizzi strategici dell’ATS a cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi;
  8. definisce le modalità istituzionali e le forme organizzative e gestionali più adatte all’organizzazione dell’ATS e della rete dei servizi;
  9. definisce le forme di collaborazione e coordinamento con gli altri soggetti istituzionali competenti per la costruzione di processi partecipati e l'integrazione con gli interventi sanitari, socio-sanitari, educativi, formativi, culturali, delle politiche attive del lavoro, dell'immigrazione, delle politiche abitative e di sicurezza dei cittadini, della mobilità, dell'energia, dell'ambiente, della giustizia e di tutte le materie inerenti alle politiche del welfare;
  10. vigila sull’attività dell'Azienda e ne verifica i risultati di gestione; delibera sulla copertura degli eventuali costi sociali;
  11. su proposta del Consiglio di Amministrazione, elabora e approva il Piano di Zona, in attuazione del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali e dei piani settoriali;
  12. individua le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria la cui gestione è delegata all'Azienda ULSS 6 Euganea;
  13. approva ogni atto normativo o di indirizzo (regolamenti, direttive, ecc.) utile alla gestione associata dei servizi sociali;
  14. approva gli atti fondamentali dell'Azienda Speciale, indicati all'art. 114, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000: il Piano Programma annuale e i contratti di servizio, il Budget economico almeno triennale, il Bilancio di esercizio, il Piano degli indicatori di bilancio;
  15. trasmette alla Regione il Bilancio di esercizio entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui il documento si riferisce;
  16. elegge i rappresentanti dell'Assemblea Consortile e i dipendenti dei servizi sociali che compongono il Comitato Tecnico dell'Azienda Speciale Consortile costituita dai Comuni dell'Ambito;
  17. delibera sui seguenti oggetti, da sottoporre alla votazione dei Consigli dei Comuni consorziati: proposte di modifica dello Statuto dell’Azienda; proposte di proroga e di scioglimento dell'Azienda; proposte di modifica dei criteri o delle quote di partecipazione finanziaria dei Comuni consorziati;
  18. può consultare il Direttore dell'Azienda Consortile, gli Uffici di Supporto, il Comitato Tecnico e altre figure professionali, ai fini dell'esercizio delle proprie competenze;
  19. delibera su ogni altra materia di sua competenza prevista dalla normativa statale o regionale.

Il Presidente dell'Assemblea:

  • rappresenta l'ATS VEN_15 in seno alla Rete Regionale e alla Rete Territoriale previste agli artt. 14 e 15 della L.R. n. 9/2024;
  • convoca l'Assemblea, stabilisce l'ordine del giorno delle sedute, le presiede e ne garantisce l'ordinato svolgimento;
  • compie gli atti necessari per l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea avvalendosi dell’Ufficio di supporto;
  • trasmette ai Comuni consorziati gli atti fondamentali dell'Azienda Speciale.

In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

8.3. Funzionamento

L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno. L'Assemblea è convocata dal suo Presidente con avviso trasmesso per posta elettronica certificata almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, nel quale sono indicate le modalità della riunione, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, l'ordine del giorno e l'eventuale documentazione relativa alle deliberazioni da assumere.

L'Assemblea è inoltre convocata entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta che ne facciano un numero di Sindaci che rappresentano almeno un terzo dei Comuni consorziati e dalla richiesta che ne faccia il Consiglio di Amministrazione; tali richieste devono indicare gli argomenti di cui si propone la discussione e contenere l'eventuale documentazione necessaria.

In caso di eccezionale urgenza, l'Assemblea è convocata con preavviso trasmesso anche mediante posta elettronica ordinaria almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

I Comuni consorziati sono titolari di un diritto di voto ponderato in funzione del rispettivo numero dei residenti alla data del 31 (trentuno) dicembre del secondo anno precedente a quello di esercizio del diritto. Il voto ponderato è espresso in millesimi in modo che il peso dei voti complessivamente attribuiti ai Comuni sia pari a mille. Resta salvo quanto previsto in caso di voto segreto.

Ai fini della validità della seduta è necessaria la presenza, in prima convocazione, della maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e, in seconda convocazione, di almeno un terzo più uno dei Comuni consorziati; sia in prima sia in seconda convocazione è necessario che il peso dei voti dei Comuni presenti sia superiore a cinquecento millesimi. La seduta viene dichiarata deserta quando, trascorsa mezz'ora dall'orario di convocazione, non risultano soddisfatte le condizioni per la validità della seduta.

Il Presidente verifica la validità della seduta, dirige la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno e indice le votazioni.

L'ordine del giorno può essere modificato su iniziativa di ciascun componente dell'Assemblea; la proposta di modifica è approvata con il voto della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto ponderato favorevole della maggioranza dei Comuni presenti.

Sono assunte con il voto favorevole dei Comuni presenti che rappresentano almeno cinquecento millesimi più uno dei residenti nell'ATS VEN_15 le deliberazioni riguardanti: l'elezione del Presidente e del Vicepresidente dell'Assemblea; le proposte di modifica dello Statuto; le proposte di scioglimento dell'Azienda; le proposte di modifica dei criteri o delle quote di partecipazione finanziaria dei Comuni consorziati; il Piano Programma annuale; i contratti di servizio; il Budget economico almeno triennale; il Bilancio di esercizio; il Piano degli indicatori di bilancio.

Nel caso di parità, l’esito della votazione è determinato dal voto del Presidente.

Le votazioni si svolgono a scrutinio palese. Quando riguardano specifiche persone, le votazioni si svolgono a scrutinio segreto; in tal caso ciascun Comune dispone di un voto e la deliberazione è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei Comuni presenti.

Delle sedute dell'Assemblea viene redatto un verbale nel quale sono riportate sinteticamente le discussioni svolte e le decisioni assunte. Il verbale è redatto da un funzionario dell'Ufficio di supporto. I verbali sono approvati, di norma, nella seduta successiva a quella cui si riferiscono e sono sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario verbalizzante. Nella prima seduta il verbale è redatto dal Direttore dell'Azienda.

I componenti dell'Assemblea non possono prendere parte alle discussioni e alle votazioni su argomenti che riguardino, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, i loro interessi o quelli dei loro coniugi, conviventi, parenti o affini fino al quarto grado, o che riguardino Enti, Società, Organizzazioni, anche senza scopo di lucro, a cui siano in qualsiasi modo o forma collegati.

Le sedute dell'Assemblea non sono pubbliche, salvo diversa motivata decisione del Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea riportano i voti con cui sono state assunte e sono sottoscritte dal Presidente. Le deliberazioni e i verbali sono numerati progressivamente per anno e conservati in apposito archivio tenuto dall'Ufficio di supporto.

Il Presidente, avvalendosi dell'Ufficio di supporto, trasmette le deliberazioni assunte dall'Assemblea a tutti i Sindaci dei Comuni consorziati, al Consiglio di Amministrazione, al Direttore dell'Azienda e a tutti i soggetti menzionati nella parte dispositiva delle deliberazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente dei siti internet istituzionali dell'Azienda e dei Comuni consorziati.

Il Presidente e il Vicepresidente restano in carica sino alla cessazione dalla rispettiva carica amministrativa.

9. Consiglio di Amministrazione

9.1. Composizione e durata

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall’Assemblea Consortile tra le persone che hanno manifestato interesse a seguito di Avviso pubblico. Il Consiglio di Amministrazione è eletto per 3 (tre) anni. Nessuno può essere eletto consigliere di amministrazione per più di due mandati consecutivi.

Il Consiglio di Amministrazione o i suoi singoli componenti cessano dalle proprie funzioni a seguito di:

  1. scadenza dell'incarico;
  2. decadenza e ineleggibilità;
  3. dimissioni;
  4. revoca;
  5. assenza ingiustificata a due sedute consecutive o assenza a oltre la metà delle sedute tenutesi in un anno di esercizio;
  6. decesso.

Non può essere eletto e non può ricoprire la carica di consigliere di amministrazione chi: – si trova in una delle condizioni di cui agli artt. 60, 61 e 63 del D.Lgs. n. 267/2000; – è amministratore, dipendente o collaboratore di imprese o associazioni che nel territorio dell'ATS VEN_15 esercitano attività concorrenti o connesse rispetto a quelle svolte dall'Azienda.

La contestazione della perdita delle condizioni di eleggibilità e delle cause di incompatibilità e i relativi provvedimenti sono disciplinati dalle norme contenute negli artt. 68 e 69 del D.Lgs. n. 267/2000; le funzioni del Consiglio Comunale sono svolte dall'Assemblea Consortile.

Le dimissioni dalla carica di consigliere o di Presidente del Consiglio di Amministrazione sono presentate al Presidente dell'Assemblea Consortile, non necessitano di accettazione e acquistano efficacia quando, rispettivamente, l'Assemblea ha eletto i nuovi componenti del Consiglio o il nuovo Presidente.

La revoca del Consiglio di Amministrazione o di suoi singoli componenti può essere deliberata dall'Assemblea Consortile quando, previo contraddittorio con i componenti dell'organo amministrativo: – sono accertate gravi irregolarità nell’amministrazione o nella gestione dell’Azienda oppure gravi violazioni degli indirizzi deliberati dall'Assemblea Consortile; – è accertata la scarsa efficienza dell’organo amministrativo oppure l'ingiustificato mancato raggiungimento degli obiettivi individuati nei piani-programma; – sono accertati fatti che determinano il venir meno del rapporto fiduciario.

La cessazione contemporanea dalla carica di due o più consiglieri, per qualsiasi motivo, determina la decadenza del Consiglio di Amministrazione.

In caso di decadenza del Consiglio di Amministrazione o di singoli consiglieri, l'Assemblea Consortile elegge i nuovi componenti entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla cessazione.

Nel caso di cessazione del Consiglio di Amministrazione e di impossibilità, per qualsiasi causa, di eleggere i nuovi componenti entro il termine di 10 (dieci) giorni, l'Assemblea Consortile nomina, per un periodo non superiore a sei mesi e non prorogabile, un Commissario che svolga le funzioni di Amministratore Unico. Sino all’elezione dei nuovi consiglieri o alla nomina del Commissario, il Presidente dell'Assemblea Consortile esercita le funzioni di Amministratore Unico.

9.2. Competenze

Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione degli indirizzi deliberati dall'Assemblea Consortile:

  1. elabora e sottopone alla deliberazione dell'Assemblea Consortile il Piano Programma annuale e i contratti di servizio, il Budget economico almeno triennale, il Bilancio di esercizio, il Piano degli indicatori di bilancio;
  2. elabora il Regolamento di Organizzazione dell'Azienda e lo sottopone all’Assemblea Consortile per l’approvazione;
  3. indice e gestisce la selezione per il reclutamento del Direttore dell'Azienda Speciale e stabilisce il trattamento economico allo stesso spettante; provvede alla sua nomina e alla sua revoca;
  4. elabora le deliberazioni di competenza dell'Assemblea Consortile;
  5. adotta tutti gli atti necessari per l’attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea Consortile;
  6. annualmente aggiorna i dati relativi al numero dei residenti nei Comuni consorziati alla data del 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente all'aggiornamento e corrispondentemente determina in millesimi il peso del voto spettante a ciascun Comune;
  7. può consultare il Direttore, gli Uffici di Supporto e il Comitato Tecnico ai fini dell'esercizio delle proprie competenze;
  8. vigila sulla gestione dell'Azienda Speciale, in particolare sull'operato del Direttore;
  9. riferisce annualmente all'Assemblea Consortile sulla propria attività;
  10. effettua un monitoraggio semestrale sull'andamento dell'Azienda, con particolare riguardo ai servizi erogati e all'impiego delle risorse finanziarie e umane, e ne fornisce un resoconto all'Assemblea Consortile;
  11. delibera la costituzione in giudizio nelle controversie attive e passive;
  12. adotta ogni altro atto di gestione dell'Azienda che non sia riservato all'Assemblea o ad altro organo, ufficio o ente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

  • convoca il Consiglio, stabilisce l'ordine del giorno delle sedute e le dirige;
  • coordina l’attività dei componenti del Consiglio di Amministrazione e persegue l’unità di azione del Consiglio;
  • vigila sull’esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
  • adotta direttive per l'attuazione degli atti di indirizzo espressi dagli organi dell’Azienda e vigila sulla loro osservanza;
  • cura i rapporti con l'Assemblea Consortile.
9.3. Funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del proprio Presidente o di due consiglieri, oppure su richiesta del Direttore.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono validamente assunte se adottate a maggioranza dei presenti. Il voto del Presidente prevale in caso di parità di voti.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

Alle sedute partecipa il Direttore dell'Azienda, senza diritto di voto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può invitare alle sedute funzionari e tecnici esperti, anche estranei all’Azienda e ai Comuni consorziati, per l’esame di particolari materie o questioni.

10. Il Direttore

Il Direttore dell'Azienda è reclutato mediante selezione aperta a candidati che siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 10, commi 3 e 4, della L.R. n. 9/2024 e dalle relative disposizioni regionali applicative. L'incarico di Direttore è conferito per un massimo di 5 (cinque) anni.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Direttore è coadiuvato da uno o più Uffici di Supporto, con compiti di studio, consulenza, proposta, monitoraggio e verifica, nonché dal Comitato Tecnico.

In particolare il Direttore:

  1. è il legale rappresentante dell'Azienda;
  2. è responsabile della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Azienda;
  3. cura le procedure per il reclutamento del personale dell'Azienda;
  4. organizza e gestisce il personale dell'Azienda;
  5. sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti;
  6. esegue le deliberazioni dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione;
  7. stipula contratti e dispone i pagamenti;
  8. collabora alla predisposizione degli atti di competenza dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione;
  9. predispone l’Avviso pubblico per la selezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Revisore Unico;
  10. può formulare proposte di deliberazione all'Assemblea Consortile e al Consiglio di Amministrazione;
  11. partecipa, senza diritto di voto, all'Assemblea Consortile;
  12. partecipa, senza diritto di voto, al Consiglio di Amministrazione.

11. Il Revisore Unico

Il Revisore Unico è eletto dall'Assemblea Consortile tra le persone che hanno manifestato interesse a seguito di Avviso pubblico.

Si applicano le disposizioni degli articoli da 234 a 240 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto compatibili.

Si applicano le ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 2399, primo comma, del codice civile, intendendosi per “amministratori” i componenti dell'Assemblea Consortile e i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Organizzazione e personale

12. Regolamento di Organizzazione

Il Regolamento di Organizzazione prevede e disciplina l'organizzazione dell'Azienda, la sua articolazione in servizi, uffici, unità operative e uffici di supporto, la dotazione organica, la gestione delle risorse umane, strumentali ed economico‑finanziarie, le modalità di erogazione dei servizi e di verifica delle attività svolte.

L'organizzazione delle unità operative può essere articolata su base territoriale oppure secondo l'utenza destinataria dei servizi (minori, adulti, anziani) o altri criteri ritenuti idonei a perseguire le finalità di cui all'art. 4.

13. Personale

L'azienda è dotata di personale proprio, trasferito dai Comuni consorziati o da altri Enti pubblici oppure reclutato secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

14. Comitato Tecnico

Il Comitato Tecnico svolge funzioni di raccordo e supporto operativo e di coordinamento delle risorse a disposizione, valorizzando le competenze, gli strumenti e le esperienze territoriali e favorendo l'applicazione delle diverse misure alle esigenze dei beneficiari.

Il Comitato Tecnico è composto dal Coordinatore degli assistenti sociali dell'ATS VEN_15, dal Direttore dell'Azienda, da quattro rappresentanti dell’Assemblea Consortile e da quattro dipendenti dei Comuni facenti parte dell'ATS VEN_15.

Le competenze del Comitato Tecnico sono previste dal Regolamento di organizzazione dell’Azienda.

Gestione economico-finanziaria

15. Patrimonio e capitale di dotazione

Il patrimonio dell’Azienda è costituito:

  1. dal Fondo di Dotazione conferito dai Comuni consorziati all’atto della costituzione dell'Azienda;
  2. dai beni immobili e mobili di proprietà;
  3. da ogni diritto su beni mobili o immobili che venga acquisito dall’Azienda o ad essa devoluto;
  4. dal Fondo di Gestione.

16. Partecipazione finanziaria dei Comuni

I Comuni consorziati provvedono alla copertura dei costi sociali derivanti dall’attività corrente dell’Azienda erogando trasferimenti e/o contributi in conto esercizio determinati in base a criteri definiti dall’Assemblea Consortile, che tengono conto del peso demografico oppure del livello di fruizione dei servizi, o di entrambi gli elementi, così come meglio specificato nel relativo contratto di servizio.

17. Fondo di Dotazione

Il Fondo di Dotazione, funzionale all'avvio dell’attività dell’Azienda, ammonta a euro 128.661,00 (centoventottomilaseicentosessantuno/00) ed è costituito dai trasferimenti operati dai Comuni consorziati all’atto della costituzione dell’Azienda.

18. Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione, funzionale al finanziamento dell’attività dell’Azienda, è alimentato dai trasferimenti o contributi in conto esercizio operati dai Comuni consorziati, nonché da tutti gli altri finanziamenti destinati all’Azienda o relativi ai piani e programmi dalla stessa gestiti.

19. Budget economico e Bilancio di esercizio

L'Azienda è soggetta al regime di contabilità economico‑patrimoniale. L'esercizio dell'Azienda coincide con l'anno solare.

Il Budget economico, recante le previsioni di spesa, è approvato dall'Assemblea Consortile entro il 30 (trenta) aprile dell'anno cui il documento si riferisce, unitamente al Bilancio di esercizio, recante i risultati di gestione dell'anno precedente.

Entro il 31 (trentuno) maggio e il 30 (trenta) giugno successivi, il Bilancio di esercizio dev’essere, rispettivamente, depositato nel Registro delle imprese e trasmesso alla Regione Veneto.

Durata, scioglimento e liquidazione

20. Durata, scioglimento volontario e recesso

L'Azienda svolgerà le proprie funzioni e attività sino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta); decorso questo termine essa sarà sciolta di diritto e posta in liquidazione, salvo che i Comuni consorziati ne deliberino la proroga almeno sei mesi prima della scadenza.

L'Azienda può essere sciolta e posta in liquidazione prima del decorso del termine di durata in forza di deliberazioni di tutti i Consigli dei Comuni consorziati che contestualmente stabiliscano con quale altra forma associativa gestiranno i servizi sociali all'interno dell'Ambito Sociale da essi composto.

Il recesso di singoli Comuni dall'Azienda non è ammesso.

21. Disciplina della liquidazione

In ogni caso di cessazione dell'Azienda, l'Assemblea Consortile nomina il liquidatore e ne stabilisce i poteri; delibera inoltre sui criteri e sulle modalità di liquidazione, fermo restando che:

  • il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell’Azienda viene ripartito fra i Comuni consorziati in funzione del rispettivo numero di residenti al 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente alla liquidazione; per quanto possibile, a ciascun Comune sono assegnati i beni ubicati sul suo territorio;
  • se il patrimonio non è frazionabile, si procede mediante conguaglio finanziario;
  • i beni mobili e immobili ricevuti in comodato o ad altro titolo dai singoli Comuni consorziati sono restituiti ai rispettivi proprietari.

22. Gestone transitoria dei servizi sociali

Nelle more della liquidazione e della riassunzione della gestione dei servizi sociali con altra forma associativa da parte dei Comuni consorziati, l'Azienda prosegue l’attività per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di scioglimento.

23. Controversie

Le controversie tra i Comuni consorziati o tra questi e l'Azienda, che riguardino l'interpretazione o l’attuazione della convenzione costitutiva o dello Statuto, saranno devolute, secondo i rispettivi ambiti di giurisdizione, al Tribunale di Padova o al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto.

 

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Ultimo aggiornamento

3 marzo 2026, 12:47

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